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Risposte del Comune di Cosenza alla LAV (Lega Antivivisezione)

Legge Regionale 41 del 14/05/1990 integrata con la 4 del 04/03/2000
Strage di cani e gatti a Rovito
Situazione del canile di Donnici


Interrogazione parlamentare del Sen. Ripamonti

Ai Ministri della Sanità e dell'Interno

Premesso che:

la Regione Calabria è pressochè sprovvista di strutture pubbliche sanitarie di ricovero per cani in stato di abbandono;

a causa di tali carenze il comune di Cosenza, l'ASL 4 di Cosenza e l'ASL di Crotone hanno attivato convenzioni con due strutture private per l'accalappiamento e la detenzione dei cani randagi catturati sul territorio;

le due strutture, il canile Cino Sport di Mendicino (Cosenza) ed il canile Dog's House di Torre Melissa (Crotone), deterrebbero i cani in contrasto con la etologia e con le necessità naturali della specie, in stato di denutrizione, di carenze igienico sanitarie, i evidenti condizioni di sofferenza (art. 727 codice penale 'Maltrattamento di animali') e sovraffollamento;

i cani verrebbero catturati con metodi cruenti e portati presso la struttura 'Cino Sport' di Mendicino, ove per sessanta giorni rimarrebbero rinchiusi in box angusti e con scarsa luce, senza mai essere portati all'aperto;

le operazioni di accalappiamento verrebbero eseguite con metodi brutali e violenti in palese contrasto con le normative a tutela degli animali di affezione e con quanto indicato al punto 3 del recente Accordo nazionale Stato Regioni del ministero della sanità sui criteri informativi per la corretta attuazione della legge quadro 281/91;

i volontari delle varie associazioni protezionistiche hanno più volte richiesto di far uscire i cani dalla struttura accompagnandoli loro stessi,ma tale richiesta è sempre stata respinta;

trascorsi i sessanta giorni, i cani vengono condotti presso la struttura di Torre Melissa, ove attualmente sono rinchiusi circa milleduecento cani, con tassi di mortalità elevatissimi. Tutto ciò sia perché i cani sono denutriti sia perché vengono posti in contatto cani tra di loro incompatibili;

da più parti è stata segnalata una altissima percentuale di mortalità tra gli animali e lo smarrimento di un elevato numero di cani (Art. 672 del codice penale 'Omessa custodia e malgoverno di animali') che avrebbe indotto lo stesso vice Sindaco di Cosenza ad affermare che "si è potuta constatare un notevole diminuzione dei cani ospitati a Torre Melissa;

sebbene le leggi impongano delle condizioni precise per l'abbattimento di cani malati o aggressivi, l'ASL n. 4 di Cosenza giudica aggressivi un gran numero di animali, conseguentemente abbattendoli. Tutto ciò senza che mai si sia verificato o sia stato documentato un caso di aggressione da parte di questi cani, prima che venissero catturati;

a detta dei veterinari che ordinano l'abbattimento dei cani le uniche persone aggredite sarebbero proprio gli stessi veterinari anche se sembrerebbe che nessuno dei medici lamentanti aggressioni sia mai stato curato per morsi inferti da animali;

non sarebbero mai stati abbattuti cani incurabili, contrariamente a quanto previsto dalla legge 281/91 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 (regolamento di polizia veterinaria);

il Comune di Cosenza nonostante i ripetuti annuncia non ha a tutt'oggi un canile municipale;

si chiede di sapere;

se i fatti di cui in premessa corrispondano al vero;

se non si ritenga opportuno di adottare provvedimenti urgenti al fine di ripristinare il rispetto delle leggi vigenti in materia, di contribuire alla responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni, di favorire l'utilizzo corretto dei fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla regione in materia di tutela e prevenzione del randagismo.


Roma, 3 marzo 2000         Sen. Natale Ripamonti

divulgata sulla lista "animali" di peacelink





Legge Regionale

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n.4

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990 n. 41 recante:

Istituzione anagrafe canina, prevenzione, randagismo e protezione degli animali.

(pubbl. in Boll. Uff. 11 marzo 2000 n. 15) 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

La legge regionale 5 maggio 1990, n.41 e modificata ed integrata in armonia con la legge quadro nazionale n. 281/91.

Art. 1

(Finalità)


1.____La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e istituisce l'anagrafe canina.

2.____Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.

3.____Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in conformità alle norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza.


Art. 2

1.____Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni provvedono a:

a)     realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;

b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonchè, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento;

c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente-animale

d) esercitare le funzioni di vigilanza sullosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale. Delle Guardie Zoofile Volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte allAlbo regionale.

Art. 3

(Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale)


1.____Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle Associazioni protezioniste iscritte allAlbo regionale, come previsto dallart. 2, comma 11 della legge 281/91 e svolge i seguenti compiti

a) provvede alla tenuta dellanagrafe canina curandone laggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia dellAnagrafe stessa;

b) collabora con Regione, i Comuni,  gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e  partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed alla opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

e) in caso di maltrattamento, confisca gli animali per laccertamento delle loro condizioni psicofisiche, anche ai fini della tutela igienicosanitaria.

2. Gli animali vaganti, almeno nei casi piu urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza postoperatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di provenienza. I Comuni, dintesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte allAlbo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare linstallazione di piccole cucce igieniche rionali.

 Art. 4

(Unità operativa veterinaria)


1.____Il Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di un'unità operativa.

2.____Utilizzando una segreteria telefonica, l'unità operativa, avverte immediatamente i proprietari degli animali catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.

3.____La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo ogni segnalazione del ritrovamento dell'animale da parte delle strutture di vigilanza e custodia.


Art. 5

(Canile sanitario)


1.____Ai canili municipali che assumono la denominazione di canili sanitari, vengono attribuite le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione:
a) la profilassi veterinaria;
b) le vaccinazioni;
c) il controllo della popolazione canina;
d) la limitazione delle nascite;
e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili privati;

f) soppressa -

 2.____Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti.


Art. 6

(Guardia veterinaria)


1.____Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.

Art 7

(Asili-Ricoveri)


1.____Agli enti che svolgono attività di protezione degli animali, i Comuni concedono in comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente per animali, oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e che richiedono la costruzione di nuovi impianti.

Art. 8

(Anagrafe del cane)

1.____È istituita in tutto il territorio regionale presso ogni Unità Sanitaria Locale l'anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere lo animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

2.____All'atto dell'iscrizione verrà compi lata l'apposita scheda, secondo il modello che sarà predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed approvato dalla Giunta regionale: la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3.____Nella scheda debbono essere riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

4.____Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.

5.____Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.


Art. 9

(Codice di riconoscimento)

1.____Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un numero progressivo e la sigla della Unità Sanitaria Locale. Loperazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e lottavo mese di vita dellanimale.

2.____Il tatuaggio e eseguito a cura dei Servizi veterinari presso le strutture operative territoriali o da Veterinari liberi professionisti iscritti allAlbo professionale, previa acquisizione dei codici di riconoscimento presso le AA.SS.LL. di competenza.

3.____I dati concernenti i cani iscritti allanagrafe sono comunicati alle Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta


Art. 10

(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)


1.____I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2.____La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al precedente comma.

3.____Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio con il codice ad esso già attribuito.

4.____La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso


Art. 11

(Abbandono, ricovero e custodia degli animali)


1.____È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

2.____Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposito ricovero di strutture di ricovero pubbliche o private.

3.____La Regione d'intesa con Province e Comuni, promuove la costruzione di canili sanitari e la riqualificazione di quelli già esistenti nonchè la realizzazione, d'intesa con le associazioni iscritte all'albo regionale, di strutture di ricovero.

4. abrogato -

5.____La Regione ed i competenti Servizi  veterinari delle Unità Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza rispetto ai professionisti ed alle strutture ed associazioni convenzionate


 

Art.12

(Controllo al randagismo)

1.____I cani vaganti catturati regolarmente tatuati devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
 
2.____I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dallart.3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990 n.41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite le sua Unita operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge.

3.____Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale inserito nell'anagrafe.

4.____Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

5.____Gli animali non reclamati entro un mese, dopo losservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento puo essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari a delle Guardie Zoofile Volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi.

6.____I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. La decisione delle soppressioni spetta al Veterinario dellASL  Di competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio, le quali, in caso di dissenso, possono riscattare lanimale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dellart. 2, comma 6 della Legge 281/91.

7.____La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unita Sanitaria Locale di competenza, sentite le associazioni zoofile e protezionisti che del territorio iscritte all'albo regionale.

8.____E vietato a chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo lart.727 del C.P., lart. 2, comma3 della L. 281/91 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione degli animali

9.____È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.

10.____I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attivita vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità Sanitaria Locale competente.


Art. 13

(Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi)


1.____Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente necessario, ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL. o dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

2.____I Servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, provvedono a fornire le prestazioni necessari ai fini della sterilizzazione e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in questione.


Art. 14

(Misure di protezione)

1.____Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2.____È fatto altresì obbligo a chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini della prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumità, in conformità alle norme penali vigenti.

3.____Gli animali debbono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potra essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno sei metri. Il collare dovra essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dellanimale o dolorosi disagi. La cuccia dovra essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.

4.____È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocimento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonchè pregiudizio agli animali stessi.

5.____Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla presente legge nonche in base alle norme penali previste dallart. 727, per come sostituito dalla legge 22 novembre 1933 n.473, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni.


Art. 15

(Trasporto animali)

 

1.___Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque vengano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2.____I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura  d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3.____Ad ogni trasporto  di animali si applicano le disposizioni di cui al D.L. n.532 del 30/12/1992


Art. 16

(Promozione educativa - Corsi di formazione)

1.____La Regione ed i Comuni promuovono, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL., degli organi professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

2.____La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie private.

3.____La Regione istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le Associazioni protezioniste presenti sul territorio e regolarmente iscritte allAlbo regionale, corsi di formazione e di aggiornamento per le Guardie Zoofile Volontarie, in materia di tutela degli animali e di riqualificazione per il personale dei Servizi veterinari.


Art. 17

(Guardie zoofile)

1.____Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, della legge regionale 41/90 e della legge 281/91, possono essere utilizzate dai Comuni le Guardie Zoofile Volontarie o, in conformita allart. 5 del D.P.R. 31/03/79, le Guardie Zoofile riconosciute dalla Regione alle quali verra rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della regione Calabria. Le Guardie Zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in qualita di Pubblici Ufficiali, dotati di autonomia nellambito del territorio regionale in collaborazione con i servizi ispettivi delle ASL e dellAssessorato Regionale alla Sanita, in collegamento con le Associazioni protezionistiche.

2.____Le Associazioni che dovranno essere iscritte allAlbo regionale per la relativa nomina dei loro associati a Guardie Zoofile dovranno avere i seguenti requisiti:

essere riconosciute Associazioni protezionistiche a livello nazionale da parte del Ministero dellAmbiente o dal Ministero per le Politiche Agricole ( ex Ministero Agricoltura e Foreste );

essere riconosciute con DPR;

essere Associazioni senza scopo di lucro.

Le Associazioni protezionistiche per essere iscritte allAlbo Regionale dovranno presentare copia autentica dello Statuto, atto costitutivo e relativo riconoscimento.

3.____Per lo svolgimento di tale attività le associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.

4.____Il servizio sostitutivo civile nella attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977 n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 722.


Art. 18

(Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)


1.____È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta.

2.____Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al primo comma dovranno presentare domanda scritta corre data da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.

3.____La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.

4.____Ai fini dell'incentivazione dell'attivita delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici.


Art. 19

(Sanzioni amministrative)


a)  Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da lire 300.000 a L. 3 milioni. Per chiunque ometta di scrivere il proprio cane allAnagrafe canina la sanzione e di lire 150.000. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio indolore, la sanzione e di lire 100.000;

b) gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono finalizzati alle strutture di ospitalita degli animali vaganti, strutture regolarmente autorizzate dallAssessorato regionale della Sanita e soggette al controllo dei Servizi veterinari, nonche delle Guardie Zoofile Volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale e per altri scopi della presente legge;

c)le sanzioni amministrative confluiranno su di un numero di c/c appositamente predisposto alla competente struttura dellAssessorato regionale alla Sanita.


Art. 20

(Norma finanziaria)


1.____All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi  assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.


Art.21

(Limiti di applicazione)

1.____Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei con fronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.


Art. 22

(Norme transitorie)

1.____In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali alla anagrafe canina ento sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.____La norma di cui al precedente art. 12 terzo comma, entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

3.____I Comuni trasmettono d'ufficio alle UU.SS.LL. i dati e le informazioni di cui sono in possesso e seguito della riscossione dell'imposta comunale sui cani entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

E abrogata ogni altra disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come  legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 marzo 2000

Meduri