LEGGE REGIONALE 3 marzo
2000, n.4
Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 5 maggio 1990 n. 41 recante:
Istituzione anagrafe canina,
prevenzione, randagismo e protezione degli animali.
(pubbl. in Boll. Uff. 11 marzo 2000 n.
15)
IL CONSIGLIO
REGIONALE
Ha
approvato
IL COMMISSARIO DEL
GOVERNO
Ha apposto il
visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Promulga
la seguente
legge:
La legge regionale 5 maggio 1990, n.41 e
modificata ed integrata in armonia con la legge quadro nazionale n.
281/91.
Art.
1
(Finalità)
1.____La
presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto
rapporto uomo-animale-ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita
degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l'educazione al
rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e istituisce
l'anagrafe canina.
2.____Sono disciplinati altresì il trasporto, la
detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle
specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed
all'uomo.
3.____Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni
pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in
conformità alle norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza.
Art.
2
1.____Per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni provvedono a:
a) realizzare o comunque garantire la presenza
di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il
tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad
eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è
possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali
richiedenti;
b) promuovere
l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonchè, in
particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento;
c) organizzare
programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela
della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto
uomo-ambiente-animale
d) esercitare le funzioni di vigilanza
sullosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli
animali, servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale. Delle Guardie
Zoofile Volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e
regolarmente iscritte allAlbo regionale.
Art.
3
(Servizio veterinario Unità
Sanitaria Locale)
1.____Oltre alle normali funzioni di
competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la
funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle Associazioni
protezioniste iscritte allAlbo regionale, come previsto dallart. 2, comma 11
della legge 281/91 e svolge i seguenti compiti
a) provvede alla tenuta dellanagrafe canina
curandone laggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia
dellAnagrafe stessa;
b) collabora con Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi
finalità protezionistiche, promuovendo e
partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai
proprietari di animali di affezione ed alla opinione pubblica in genere, da
svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle
nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario del
cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle
modalità di riscatto;
d) effettua i controlli sanitari, le
vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli
animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
e) in caso di maltrattamento, confisca gli
animali per laccertamento delle loro condizioni psicofisiche, anche ai fini
della tutela igienicosanitaria.
2. Gli animali vaganti, almeno nei casi piu
urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in
adeguata degenza postoperatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di
provenienza. I Comuni, dintesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente
iscritte allAlbo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o
autorizzare linstallazione di piccole cucce igieniche
rionali.
Art. 4
(Unità operativa veterinaria)
1.____Il
Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento dei compiti
amministrativi, si avvale di un'unità operativa.
2.____Utilizzando una
segreteria telefonica, l'unità operativa, avverte immediatamente i proprietari
degli animali catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e
custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione,
indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.
3.____La
segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo ogni
segnalazione del ritrovamento dell'animale da parte delle strutture di vigilanza
e custodia.
Art. 5
(Canile sanitario)
1.____Ai canili
municipali che assumono la denominazione di canili sanitari, vengono attribuite
le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione:
a) la profilassi veterinaria;
b) le vaccinazioni;
c) il controllo
della popolazione canina;
d) la limitazione delle nascite;
e) la
vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili
privati;
f) soppressa -
2.____Agli animali custoditi nel canile
sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate
alla loro specie e non mortificanti.
Art.
6
(Guardia
veterinaria)
1.____Ogni canile sanitario è dotato di
un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di
vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.
Art
7
(Asili-Ricoveri)
1.____Agli enti
che svolgono attività di protezione degli animali, i Comuni concedono in
comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente
per animali, oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino
insufficienti e che richiedono la costruzione di nuovi
impianti.
Art.
8
(Anagrafe del
cane)
1.____È istituita in
tutto il territorio regionale presso ogni Unità Sanitaria Locale l'anagrafe
canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente
in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni,
deve iscrivere lo animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro
entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del
possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte
dell'animale entro quindici giorni dall'evento.
2.____All'atto
dell'iscrizione verrà compi lata l'apposita scheda, secondo il modello che sarà
predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed approvato dalla Giunta regionale: la
scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di
profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
3.____Nella
scheda debbono essere riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome
del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice
assegnato all'animale.
4.____Copia della scheda deve essere consegnata al
proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di
proprietà e detenzione.
5.____Il proprietario o il detentore è tenuto a
comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di
residenza.
Art. 9
(Codice di riconoscimento)
1.____Il cane iscritto all'anagrafe è
contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio
indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un numero progressivo e
la sigla della Unità Sanitaria Locale. Loperazione di tatuaggio va fatta tra il sesto
e lottavo mese di vita dellanimale.
2.____Il tatuaggio e eseguito a cura dei Servizi
veterinari presso le strutture operative territoriali o da Veterinari liberi
professionisti iscritti allAlbo professionale, previa acquisizione dei codici
di riconoscimento presso le AA.SS.LL. di competenza.
3.____I
dati concernenti i cani iscritti allanagrafe sono comunicati alle Associazioni
protezionistiche che ne facciano richiesta
Art.
10
(Trasferimento, smarrimento
o morte del cane)
1.____I
proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare al
servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza i mutamenti nella
titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte
dell'animale.
2.____La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con
qualunque mezzo e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni
dagli eventi di cui al precedente comma.
3.____Nel caso di mutamento
della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della
proprietà della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe
dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio con il codice ad esso già
attribuito.
4.____La disposizione di cui al precedente terzo comma si
applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui è istituita l'anagrafe
canina e che sono identificati con codice ad essi impresso
Art.
11
(Abbandono, ricovero e
custodia degli animali)
1.____È vietato
a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale
custodito nella propria residenza o domicilio.
2.____Il proprietario o
detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso
di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al
competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di essere
autorizzato a consegnare l'animale ad apposito ricovero di strutture di ricovero
pubbliche o private.
3.____La Regione d'intesa con Province e Comuni,
promuove la costruzione di canili sanitari e la riqualificazione di quelli già
esistenti nonchè la realizzazione, d'intesa con le associazioni iscritte
all'albo regionale, di strutture di ricovero.
4. abrogato -
5.____La Regione ed i competenti Servizi
veterinari delle Unità Sanitarie Locali
svolgono attività di vigilanza rispetto ai professionisti ed alle strutture ed
associazioni convenzionate
Art.12
(Controllo al randagismo)
1.____I cani vaganti
catturati regolarmente tatuati devono essere restituiti al proprietario o al
detentore.
2.____I cani vaganti non tatuati devono
essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi
previsti dallart.3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990 n.41, dal Servizio
veterinario competente per territorio, il quale tramite le sua Unita operativa
adempie agli obblighi previsti dalla presente legge.
3.____Salvo casi di
forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento
dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale inserito
nell'anagrafe.
4.____Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure
dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o
detentore.
5.____Gli
animali non reclamati entro un mese, dopo losservazione sanitaria e le
eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati
cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni
protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento puo essere
soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari a delle Guardie Zoofile
Volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che
trattasi.
6.____I cani
vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico,
soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. La decisione delle soppressioni
spetta al Veterinario dellASL Di
competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio, le
quali, in caso di dissenso, possono riscattare lanimale medesimo, provvedendo
alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dellart. 2, comma 6 della
Legge 281/91.
7.____La decisione della soppressione spetta unicamente
al veterinario dell'Unita Sanitaria Locale di competenza, sentite le
associazioni zoofile e protezionisti che del territorio iscritte all'albo
regionale.
8.____E vietato a
chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti
o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo lart.727 del C.P.,
lart. 2, comma3 della L. 281/91 e la nuova normativa che disciplina la
sperimentazione degli animali
9.____È fatto divieto a chiunque di
cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che
effettuino esperimenti di vivisezione.
10.____I veterinari liberi
professionisti che, nell'esercizio della loro attivita vengono a conoscenza
dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare
la circostanza all'Unità Sanitaria Locale competente.
Art.
13
(Controllo delle nascite,
delle malattie e profilassi)
1.____Gli
animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero pubbliche o
private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente necessario,
ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei Servizi veterinari
delle UU.SS.LL. o dei veterinari liberi professionisti
convenzionati.
2.____I Servizi ed i veterinari di cui al precedente
comma, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni
protezionistiche, provvedono a fornire le prestazioni necessari ai fini della
sterilizzazione e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in
questione.
Art.
14
(Misure di
protezione)
1.____Chiunque
possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un
trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli
stessi.
2.____È fatto altresì obbligo a chiunque possiede o detiene, a
qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al Servizio veterinario
dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini delle opportune
misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini della
prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumità, in conformità alle norme
penali vigenti.
3.____Gli animali
debbono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a
ripararli dalle intemperie e tale, da consentire un adeguato movimento e la
possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potra
essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena
deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata
tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di
scorrimento di almeno sei metri. Il collare dovra essere sufficientemente largo
onde evitare la strozzatura dellanimale o dolorosi disagi. La cuccia dovra
essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni
igieniche.
4.____È fatto divieto a chiunque di custodire presso la
propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali
domestici in condizioni tali che rechino nocimento all'igiene, alla salute ed
alla quiete delle persone nonchè pregiudizio agli animali
stessi.
5.____Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di
animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste
dalla presente legge nonche in base
alle norme penali previste dallart. 727, per come sostituito dalla legge 22
novembre 1933 n.473, nei casi di abbandono, maltrattamenti,
uccisioni.
Art.
15
(Trasporto
animali)
1.___Il trasporto e
la custodia degli animali, da chiunque vengano effettuati e per qualunque
motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni
sofferenza.
2.____I mezzi di
trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da
intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la
ventilazione e la cubatura d'aria
devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali
trasportate.
3.____Ad ogni
trasporto di animali si applicano
le disposizioni di cui al D.L. n.532 del 30/12/1992
Art.
16
(Promozione educativa -
Corsi di formazione)
1.____La Regione ed
i Comuni promuovono, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle
UU.SS.LL., degli organi professionali, dei medici veterinari e delle
associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed
educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di
realizzare sul territorio un corretto rapporto
uomo-animale-ambiente.
2.____La Regione autorizza altresì l'istituzione
di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare
presso strutture veterinarie private.
3.____La Regione istituisce, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le
Associazioni protezioniste presenti sul territorio e regolarmente iscritte
allAlbo regionale, corsi di formazione e di aggiornamento per le Guardie
Zoofile Volontarie, in materia di tutela degli animali e di riqualificazione per
il personale dei Servizi veterinari.
Art.
17
(Guardie
zoofile)
1.____Per la vigilanza e l'osservanza delle
disposizioni della presente legge, della legge regionale 41/90 e della legge
281/91, possono essere utilizzate dai Comuni le Guardie Zoofile Volontarie o, in
conformita allart. 5 del D.P.R. 31/03/79, le Guardie Zoofile riconosciute
dalla Regione alle quali verra rilasciato apposito tesserino di riconoscimento
della regione Calabria. Le Guardie Zoofile volontarie svolgono i loro compiti a
titolo volontario e gratuito in qualita di Pubblici Ufficiali, dotati di
autonomia nellambito del territorio regionale in collaborazione con i servizi
ispettivi delle ASL e dellAssessorato Regionale alla Sanita, in collegamento
con le Associazioni protezionistiche.
2.____Le Associazioni che dovranno essere
iscritte allAlbo regionale per la relativa nomina dei loro associati a Guardie
Zoofile dovranno avere i seguenti requisiti:
essere riconosciute Associazioni
protezionistiche a livello nazionale da parte del Ministero dellAmbiente o dal
Ministero per le Politiche Agricole ( ex Ministero Agricoltura e Foreste
);
essere riconosciute con
DPR;
essere Associazioni senza scopo di
lucro.
Le Associazioni protezionistiche per essere
iscritte allAlbo Regionale dovranno presentare copia autentica dello Statuto,
atto costitutivo e relativo riconoscimento.
3.____Per lo svolgimento
di tale attività le associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di
giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli
effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il
riconoscimento della obiezione di coscienza.
4.____Il servizio
sostitutivo civile nella attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa
convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A
tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1977 n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della
legge 15 dicembre 1972, n. 722.
Art.
18
(Istituzione albo regionale
delle associazioni per la protezione degli animali)
1.____È
istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale
possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali,
costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano
richiesta.
2.____Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui
al primo comma dovranno presentare domanda scritta corre data da copia dell'atto
costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e
l'assenza di scopo di lucro.
3.____La domanda dovrà essere indirizzata al
Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate
l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.
4.____Ai fini
dell'incentivazione dell'attivita delle associazioni per la protezione degli
animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la
Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici.
Art.
19
(Sanzioni
amministrative)
a) Per la violazione delle disposizioni di
cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da
lire 300.000 a L. 3 milioni. Per chiunque
ometta di scrivere il proprio cane allAnagrafe canina la sanzione e di lire
150.000. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio
indolore, la sanzione e di lire 100.000;
b) gli importi delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge sono finalizzati alle strutture di ospitalita
degli animali vaganti, strutture regolarmente autorizzate dallAssessorato
regionale della Sanita e soggette al controllo dei Servizi veterinari, nonche
delle Guardie Zoofile Volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale
e per altri scopi della presente legge;
c)le sanzioni amministrative confluiranno su
di un numero di c/c appositamente predisposto alla competente struttura
dellAssessorato regionale alla Sanita.
Art.
20
(Norma
finanziaria)
1.____All'onere
derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si
fa fronte con i fondi assegnati
alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281,
definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con
la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge
finanziaria che l'accompagna.
Art.21
(Limiti di
applicazione)
1.____Le disposizioni di cui alla presente
legge non si applicano nei con fronti dei cani delle forze armate e delle forze
di polizia utilizzati per servizio.
Art.
22
(Norme
transitorie)
1.____In sede di
prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere
all'iscrizione dei propri animali alla anagrafe canina ento sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2.____La norma di cui al
precedente art. 12 terzo comma, entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione
della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.
3.____I Comuni trasmettono d'ufficio alle UU.SS.LL. i dati e le
informazioni di cui sono in possesso e seguito della riscossione dell'imposta
comunale sui cani entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
E abrogata ogni altra disposizione
incompatibile od in contrasto con la presente legge
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo,
a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Calabria.
Catanzaro, 3 marzo 2000
Meduri