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Nota prot. 78/ 2000 del __21/ 06 / 2000
Spett.le
OGGETTO : Richiesta copia di atti ex Legge 7 agosto 1990, n. 241
Questa Associazione, ai sensi della legge in oggetto indicata, tramite la presente avanza formale richiesta di essere informata circa: - le eventuali soppressioni eutanasiche di cani, effettuate presso il canile sanitario convenzionato “Cino Sport” di Mendicino, a far data dal 20 luglio 1999 e fino alla data di stesura della presente, nonché presso il canile sanitario di Donnici, a far data dalla sua apertura; - l’indicazione delle Associazioni alle quali è stato richiesto preventivo parere circa le stesse soppressioni eutanasiche eventualmente effettuate, così come indicato all’art. 12 comma 6 della Legge Regionale 5 aprile 1990, n. 41, novellato dall’art. 12 comma 6 della Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 4. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 della legge in oggetto indicata, si precisa che la presente richiesta è motivata dall’interesse morale di questa Associazione alla tutela degli animali randagi, nonché dal fatto che alla stessa Associazione non è stato richiesto alcun parere circa la soppressione eutanasica di cani fin dal 19 luglio 1999. Si resta in attesa di un riscontro all’indirizzo in intestazione e nei termini perentori fissati dalla legge 241/1990. Distinti saluti Prof. Alessandra Foti Associazione per la Difesa del Randagio |
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REGIONE CALABRIA
Prot. n° 1723 /SV Cosenza, li 11/08/00
ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL RANDAGIO
Oggetto: Richiesta atti L. 241/90
In risposta alla richiesta in oggetto, lo scrivente Servizio precisa che tali richieste devono essere inoltrate all’ Ufficio Affari Generali dell’Azienda Sanitaria.Sarebbe comunque auspicabile poter verificare, per il futuro, oltre al controllo dell’operato di chi ha il compito istituzionale di tutelare gli animali, anche una qualche azione costruttiva, che possa dare luogo ad una migliore convivenza uomo-animale nel rispetto di entrambi. Evitando contrapposizioni e sovrapposizioni nelle reciproche e spesso differenti sfere di competenza, ma integrando l’operato dei Servizi Veterinari con quello delle predette Associazioni si potranno raggiungere risultati insperati non solo sulle problematiche legate al randagismo canino, ma su tutti i temi riguardanti la protezione degli animali, qualunque sia la specie di appartenenza, in ambito urbano, zootecnico, industriale come negli habitat naturali. Ribadendo la ns. disponibilità ad una seria e fattiva collaborazione si porgono distinti saluti. Il Dirigente Veterinario(Dr. T. Bonofiglio) ( timbro postale – 30. 08.2000 )
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Studio Legale Sanvito Avv. Antonio Sanvito Cosenza, 11 ottobre 2000
Formulo la presente in nome, per conto e nell’interesse della "ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL RANDAGIO", con sede in Cosenza, alla Via Panebianco, n. 17, giusta mandato conferitomi dal Presidente protempore della predetta Associazione, prof. Alessandra Foti, elettivamente domiciliata, esclusivamente per la presente pratica, presso questo Studio, significandoVi quanto qui di seguito passo a specificare. Si ritiene necessaria una breve premessa. La predetta associazione, in data 21 giugno 2000, chiedeva, non per la prima volta, con formale istanza ai sensi della L.241/90, a codesti Uffici le seguenti informazioni:
La risposta, in data 11 agosto 2000, non soddisfa neppure una sola richiesta e devia il discorso altrove. Chi scrive, invece, ritiene fondamentale, anche per motivi di correttezza epistolare, affrontare le problematiche da Voi eccepite. Per l’Associazione che rappresento è motivo di grande soddisfazione apprendere che le Istituzioni locali chiedono collaborazione per un proficuo lavoro. È, altresì, motivo di stupore sapere che l’Azienda Sanitaria cosentina pensi, anche solo minimamente, che la predetta Associazione possa "remare contro" o essere "a prescindere" sempre in disaccordo con Loro. È vero, invece, che l’Associazione, da me patrocinata, ha come unico, imprescindibile scopo la difesa e la tutela degli animali, nello specifico, randagi; è, dunque, possibile, per motivi istituzionali dell’Associazione e spirituali dei suoi membri, che sorgano dei contrasti quando Vi sia, anche solo il più piccolo sospetto, che i diritti degli animali, fine primo ed ultimo, non siano adeguatamente tutelati, ovvero posti in secondo piano. Ben venga, dunque, ogni forma di collaborazione; ma non si travisi la realtà. Nessun Dirigente della regione Calabria, soprattutto, si permetta mai più di tacciarci di contrapposizioni di facciata di nessuna utilità costruttiva, perché fino a prova contraria siamo noi che valutiamo e sindachiamo, per volere legislativo e con le opportune limitazioni, il Vostro lavoro e la sua utilità a favore e tutela degli animali e non il contrario. Nessun Dirigente della regione Calabria, inoltre, si permetta mai più di parlare di "sovrapposizioni nelle reciproche e spesso differenti sfere di competenza", altrimenti saremo costretti a pensare che ignoriate le norme nazionali e regionali in materia, ovvero che siate in mala fede: decidete Voi! Tra l’altro, la logica, prima della conoscenza e studio della disciplina de qua, già consente di comprendere che in nessun caso possono verificarsi sovrapposizioni di competenze tra Istituzioni Pubbliche ed Associazioni di Volontariato; anzi, quest’ultime, a fortiori, con le loro giuste differenze finalistiche, da Voi stranamente non evidenziate, completano e migliorano il quadro generale, affinchè prima e meglio si raggiunga il citato fine della tutela degli animali randagi. Si rammenta, infine, prima di passare oltre, che già il nome distintivo dell’Associazione protezionista, dal sottoscritto legale patrocinata, "Associazione per la difesa del randagio", specifica ed evidenzia che oggetto della sua difesa sono (TUTTI) gli animali randagi senza alcuna esclusione di specie, di appartenenza o di ambito territoriale. Per istaurare un buon rapporto di collaborazione, è necessario evitare fantasticherie (rectius: illazioni) di qualsiasi genere, poiché queste poi assumono il valore di attacchi senza alcun fondamento, dunque, facilmente demolibili, anche se, in realtà, mai neppure da prendere in considerazione perché banali, per non dire insulse. Ecco l’involucro. Il compito più difficile consiste tuttavia nell’analisi del contenuto. Molti i quesiti e le domande rivolte a codesto Spett.le Ente. Nessuna risposta. Anzi, continuando nel prendere poco in considerazione l’Associazione che rappresento, accusandola di comportamenti poco seri, impegnati e costruttivi, la Dott.ssa Bonofiglio scrive: "Ribadendo la ns. disponibilità ad una seria e fattiva collaborazione si porgono distinti saluti". Evito ogni ulteriore commento, ma invito la Dott.ssa Bonofiglio ad una maggiore accortezza nei suoi scritti onde evitare, per il futuro, così gravi e gratuiti insulti. Ed invero, l’art. 12 della L.R. 4/2000 obbliga il Veterinario, competente per territorio, prima di sopprimere qualsiasi cane, ad ascoltare il parere delle Associazioni presenti sul territorio; tale parere, tra l’altro, non è di mera natura consultiva, poiché, in caso di dissenso le citate Associazioni possono riscattare il conteso animale. Al riguardo, chiedo formalmente, in nome per conto e nell’interesse della "Associazione per la difesa del Randagio", iscritta, ai sensi della L.R. 41/90, all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, con atto deliberativo del 19 gennaio 1998, D.G.R. n. 49, che la stessa venga immediatamente e preventivamente informata ogni qual volta il Servizio Veterinario ritenga dover procedere alla soppressione di un animale randagio. Dagli atti a disposizione e consultati dallo scrivente patrocinatore risulta che, dal mese di settembre del 1995, fino ai giorni nostri il Servizio Veterinario, Azienda Sanitaria n. 4, ha ottemperato ai citati obblighi legislativi solo in pochissime occasioni. Di più. Il Servizio Veterinario, in data 29.9.1998, comunicava, all’Associazione che tutelo, la necessità di procedere alla soppressione eutanasica di alcuni cani; l’Associazione chiedeva con estremo garbo di poter far visitare i cani da un proprio Veterinario; per tutta risposta l’allora responsabile, Dr. Armando Piro, contornava e decorava il rifiuto ad esercitare tale diritto con offese, minacce e calunnie, invitando l’Associazione a riscattare gli animali. È ovvio che un’Associazione animalista ha interesse ad evitare la soppressione eutanasica di un animale malato solo quando esiste anche una pur minima possibilità di guarigione; aggiungiamo pure che la medicina non è una scienza esatta ed ecco spiegata la necessità di un consulto medico veterinario supplementare prima di ogni decisione irreversibile di eutanasia (vocabolo, lo ricordo solo a me stesso, di derivazione greca e composto da thànatos-morte e èu-bene, come dire, morte, ma buona). Cerchiamo di spiegare con i fatti le paure degli animalisti di Cosenza: il mese di ottobre del 1998 l’Associazione che oggi rappresento riceve una rara comunicazione ai sensi dell’art. 12 della citata legge; immediatamente conferisce incarico al Dr. Roberto Gallo,Veterinario, di sottoporre a visita i due animali sopprimendi; il citato Professionista conferma per un soggetto la necessità di ricorre all’eutanasia, mentre, per l’altro, affetto come il primo da Lehismaniosi, (sorpresa) consiglia una terapia specifica ritenendolo guaribile. È facile, penso proprio per tutti, comprendere, alla luce delle banali considerazioni testè espresse, che la predetta, e più volte reiterata, richiesta di informativa ha un suo scopo, ha le sue buone motivazioni:
Non volendo s’è introdotto un altro, davvero molto spiacevole, argomento: le difficoltà di affidamento dei cani randagi. L’Associazione, in data 14 gennaio 1999, chiedeva a codesti Uffici perché mai la Sig.ra Bruno Rosa, da Rende, incontrasse difficoltà nel riscattare il cane randagio Biancone. Il Servizio Veterinario risponde invocando, innanzitutto, la solita confusione (da parte degli altri) nell’interpretazione della vicenda; subito dopo, insinua che la Si.ra Bruno Rosa sia interessata escusivamente a quel cane malato e aggressivo, perché in realtà suo; infine, ricorda alla predetta Signora che i cani di proprietà sono restituiti immediatamente e velatamente La invita, citando l’art. 12, a pagare le spese di mantenimento e cattura. Dopo oltre 10 giorni la Sig.ra Bruno riesce, grazie alla Sua tenacia e all’intervento dell’Associazione, ad ottenere l’affidamento del predetto cane. Prima di chiudere definitivamente la vicenda, rilascia all’Associazione dichiarazione, attestante, senza mezzi termini, che "il cane al momento dell’adozione si presentava malato, molto magro e affamato e soprattutto, distrutto moralmente, in quanto tenuto chiuso per mesi in un piccolo box, senza mai uscire. Inoltre la sottoscritta dichiara che il cane al momento dell’accalappiamento era pieno di vita e in buone condizioni fisiche, affetto solo da un inizio di rogna, facilmente curabile" Non ritorniamo sulla vicenda della chiusura del canile di Cosenza e superiamo, almeno in questa sede, la tragedia del trasferimento dei 184 cani (tutti non tatuati!) da Cosenza a Torre Melissa (KR), utilizzando, tra l’altro, mezzi né autorizzati né predisposti al trasporto di animali; dello smarrimento di 66 di loro; degli alti indici di mortalità (fino al 50%) nel canile di Crotone. È, peraltro, ovvio che fatti e persone non sono stati dimenticati. La "Associazione per la difesa del Randagio" chiede, in ultimo, di avere contezza di tutti i cani catturati nell’ambito di competenza territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale n.4, Servizio Veterinario, della loro collocazione, movimentazione e mortalità; nonché, se codesti Uffici hanno predisposto un programma per la prevenzione del randagismo, e di conseguenza, così come prevedono gli artt. 2, L.281/9, e 13, L.R. 4/2000, un piano di sterilizzazione degli animali di affezione. Si chiede, inoltre, di essere autorizzati a prendere visione delle convenzioni adottate dalla predetta Azienda Sanitaria con i canili sanitari di Mendicino (CS), Donnici (CS) e Torre Melissa (KR). Su espresso mandato dell’Associazione de qua confermo la piena e totale disponibilità dei suoi soci nei Vs. confronti; se, come promesso, la disponibilità da oggi è reciproca il buon auspicium dello scrivente sarà per un futuro di stretta collaborazione e, pertanto, proficuo lavoro. Nel porgerVi distinti saluti, Vi rammento che le richieste avanzate con la presente obbligano codesti Uffici, ai sensi della L.241/90, ad un celere riscontro. Avv. Antonio Sanvito
Via Rodotà, 43 – 87100 Cosenza – Tel.0984.22.331 – Cell.0339.83.00.511 – antonio.sanvito@infinito.it P.I.: 02233010780 - C.F.: SNVNTN69L01G942J |